DVR: Documento Valutazione Rischi

Art. 18 del D.Lgs. 81/08, una necessita per la sicurezza dei tuoi lavoratori.

Sicurezza sul Lavoro

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: UN PROGETTO CONCRETO DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la normativa impone a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, quale mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’avvenuta Valutazione dei Rischi. Il documento di valutazione dei rischi rappresenta un vero a proprio strumento che garantisce la sicurezza e tutela la salute dei lavoratori, per questo motivo dev’essere aggiornato periodicamente.

L’elaborazione del DVR

Il DVR è un documento obbligatorio (secondo l’art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi legati all’attività nell’azienda e dev’essere quindi conservato nella sede e consegnato agli organi di controllo in caso di richiesta o ispezione. La principale funzione del DVR aziendale è quella di identificare i rischi per la salute e per la sicurezza connessi al lavoro nell’azienda e a definire gli interventi da attuare per eliminare o ridurre tali rischi.

Il supporto di Safe Solutions nella redazione del DVR

Safe Solutions, affianca il datore di lavoro nella compilazione del documento di valutazione del rischio. La redazione del DVR è un compito molto meticoloso, che i nostri tecnici svolgono con competenza e grande cura, analizzando la struttura dell’azienda e le attività operative, individuando i rischi e valutando ogni tipo di pericolo.

Le fasi che caratterizzano il nostro operato sono:

  • sopralluogo aziendale;
  • verifica documentale e autorizzativa;
  • analisi, identificazione e valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare;
  • individuazione del fabbisogno formativo;
  • elaborazione del documento;
  • aggiornamento del documento in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi.

Cosa deve contenere il DVR?

Il DVR deve contenere:

  1. la descrizione dell’azienda e l’organigramma della sicurezza
  2. la valutazione dei rischi generici per la salute e la sicurezza, a cui sono esposti i lavoratori;
  3. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per garantire il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.
  4. la valutazione dei rischi specifici, ad esempio, lavoratori esposti a rumore, vibrazioni, radiazioni, prodotti chimici, ecc.

Il documento di valutazione dei rischi deve riportare la data di redazione, la firma del datore di lavoro, quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (ove previsto) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Quali sono le tempistiche per la redazione del DVR?

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Anzi, per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi nel minor tempo possibile, sarebbe opportuno effettuare la stesura del DVR prima dell’inizio attività.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata compilazione del DVR? E quali sono gli organi designati per il controllo?

In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti dalla legge, gli organi di controllo e gli enti addetti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, nonché pene detentive fino ad un massimo di otto mesi ed in caso di recidiva la sospensione dell’attività stessa.

I principali Enti di controllo sono i seguenti:

  • Azienda Territoriale Sanitaria;
  • l’INPS;
  • l’INAIL;
  • I Vigli del Fuoco.
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